L'uso della denominazione "San Daniele" o "San Daniele del Friuli" e di ogni altra indicazione contenente il toponimo suddetto, nell'ambito di singole ragioni sociali e marchi d'impresa, e' vietato a far tempo dalla pubblicazione della presente legge, fatte salve le ragioni sociali ed i marchi d'impresa la cui utilizzazione sia provata da data anteriore. E' in ogni caso vietata la vendita di prosciutti la cui etichettatura faccia riferimento ad aziende e loro sedi in San Daniele del Friuli che non siano titolari di prosciuttifici ubicati nella zona tipica di cui all'articolo 1.

Testo vigente dal 23 febbraio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-02-14;30~art7 · fonte su Normattiva