Ai titolari dei beni, diritti ed interessi, che ne avranno fatto denuncia ai sensi degli articoli precedenti della presente legge, sara' liquidato un indennizzo nei limiti in cui esso sara' stato effettivamente corrisposto dal Governo della Repubblica federale popolare jugoslava, in esecuzione dell'Accordo italo-jugoslavo sottoscritto a Belgrado il 23 maggio 1949.

Testo vigente dal 2 febbraio 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-12-05;1064~art4 · fonte del testo