Ai fini della denuncia di cui al precedente articolo vanno considerati beni, diritti ed interessi italiani quelli delle persone fisiche di nazionalita' italiana, nonche', nella misura della partecipazione italiana, quelli delle societa' e persone giuridiche aventi sede nel territorio italiano o nel territorio ceduto o nell'antico territorio jugoslavo. Le partecipazioni straordinarie nelle societa' e persone giuridiche aventi sede nel territorio italiano avranno lo stesso trattamento delle partecipazioni italiane, a condizione che non appartengono a cittadini ex nemici della Repubblica federale popolare jugoslava e/o cittadini di Paesi coi quali la Repubblica federale popolare jugoslava abbia concluso accordi regolanti l'indennizzo delle partecipazioni indirette dei Paesi stessi.

Testo vigente dal 2 febbraio 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-12-05;1064~art2 · fonte del testo