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Per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, gia' iscritti in tali ruoli all'atto dell'entrata in vigore della legge 12 novembre 1955, n. 1137, non e' richiesto il requisito del diploma di licenza di istituto medio di secondo grado, ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore. Gli ufficiali da ammettere a valutazione per l'anno 1964 ai sensi del comma precedente sono portati in aumento all'aliquota di valutazione dell'anno stesso.

Testo in vigore dal 1 aprile 1963 al 9 ottobre 2010

urn:nir:stato:legge:1963-02-21;326~artunico · fonte del testo