Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

In deroga all'articolo 47 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, sono idonee a vincere la presunzione di accessione le deliberazioni adottate prima dell'entrata in vigore della presente legge, con le quali le Province e i Comuni abbiano autorizzato la vendita di terreni non edificati a coloro che successivamente hanno stipulato il contratto di acquisto, consentendo nel frattempo alla edificazione, nonche' i contratti di appalto stipulati dagli Istituti autonomi per le case popolari per costruzioni su terreni successivamente acquistati. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fossero state gia' pagate.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1962-01-24;23~artunico · fonte del testo