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In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, la proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla bandiera dell'Arma dei carabinieri, con la relativa documentazione, puo' essere presentata alla Commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche di partigiano e delle decorazioni al valor militare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 17 maggio 1984 al 9 ottobre 2010

urn:nir:stato:legge:1984-05-11;134~artunico · fonte del testo