In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e' consentita, per gli esercizi finanziari 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 e 1964-65, la emissione di aperture di credito per il pagamento delle spese seguenti, facenti carico al Ministero dell'interno, entro i limiti di importo indicati per ciascuna spesa:

  • a)per l'indennita speciale giornaliera di pubblica sicurezza ai funzionari di pubblica sicurezza al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri... L. 40.000.000
  • b)per l'indennita giornaliera di ordine pub blico ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri............ " 60.000.000
  • c)per le trasferte ed il rimborso di spese di trasporto ai funzionari di pubblica sicurezza, agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai componenti il Corpo delle guardie di pubblica si curezza e a tutti gli altri agenti della forza pubblica per servizio fuori residenza; per la indennita di missione ed il rimborso di spese di trasporto agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; per l'indennita di marcia agli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed ai componenti il Corpo delle guardie di pubblica si curezza per i servizi resi nell'interesse della sicurezza pubblica............................... L. 40.000.000

Testo vigente dal 10 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-28;725~artunico · fonte su Normattiva