Normativa organica per i profughi

Art. 10 — Finanziamento della spesa

Gli interventi di cui al presente titolo sono da considerare di prima necessita' agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9. Ai relativi oneri finanziari provvedera' il Ministero dell'interno con gli stanziamenti di bilancio a cio' destinati. Le aperture di credito a favore dei funzionari delegati possono essere effettuate anche oltre il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 28 dicembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-12-26;763~art10 · fonte su Normattiva