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Per l'elezione dei consigli comunali, sempre che il comune abbia piu' di una sezione elettorale, oltre agli emolumenti di cui al precedente articolo, e' corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 20.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico maggio 1960, n. 570 nonche' a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del sopracitato testo unico n. 570, a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi. Per l'elezione dei consigli circoscrizionali, oltre agli emolumenti di cui precedente articolo, e' corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 20.000 a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale di cui all'articolo 10 della legge 8 aprile 1976, n. 278, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori. Ai presidenti dei predetti uffici centrali, di cui al primo ed al secondo comma, spetta un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge di L. 35.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto al precedente articolo 1.

Testo in vigore dal 20 marzo 1980 al 4 maggio 1999

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urn:nir:stato:legge:1980-03-13;70~art2 · fonte su Normattiva