All'onere annuo di lire 275 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968 mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 29 novembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-10-31;1081~art5 · fonte su Normattiva