All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 87 milioni per l'anno finanziario 1973 e lire 120 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 9 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319~approvazione-art4 · fonte su Normattiva