Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 gennaio 1956 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Per l'accesso ai ruoli speciali transitori previsti ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 dicembre 1951, n. 1634, per il personale incaricato degli insegnamenti speciali nelle scuole elementari, negli istituti governativi dei sordomuti e nella Scuola governativa di metodo per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi in Roma occorrono i titoli di studio elencati nell'allegata tabella. Per coloro i quali, essendo in servizio al 1 maggio 1948, avevano prestato a quella data almeno sette anni di servizio, anche non continuativo, non e' richiesta la presentazione di alcun titolo di studio.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1956 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1955-12-21;1363~artunico · fonte del testo