A decorrere dal 1 luglio 1949 il contributo di cui al precedente articolo e' di L. 22.000.000. Esso viene iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, e delle foreste per l'esercizio 1949-1950 e per quelli successivi.

Testo vigente dal 3 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-10-27;851~art2 · fonte del testo