Art. unico
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1965 al 16 dicembre 2010. 159 parole tolte.
tolto: Le votazioni per il rinnovo delle cariche di cui allo articolo 13, lettera a), della legge 25 luglio 1956, n. 860, e al primo comma dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, hanno luogo contemporaneamente entro la data del 30 aprile 1966. Restano fermi i termini per i relativi adempimenti elettorali fissati dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18, marzo 1957, n. 265. La durata in carica delle attuali Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato e del Comitato centrale dell'artigianato, nonche' degli attuali organi di amministrazione e di controllo delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani e della relativa Federazione, gia' prorogata con legge 6 dicembre 1964, n. 1320, fino al 31 ottobre 1965, e' ulteriormente prorogata fino all'insediamento dei nuovi organi provinciali regionali e centrali, costituiti a seguito delle elezioni di cui al primo comma del presente articolo.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-07-13;837~artunico · fonte del testo