Il trattamento tributario previsto dall'articolo 5 della presente legge si applica, per quanto compatibile, alle indennita' ed agli assegni spettanti ai consiglieri delle Regioni a statuto speciale.
Testo vigente dal 20 novembre 1965
Il trattamento tributario previsto dall'articolo 5 della presente legge si applica, per quanto compatibile, alle indennita' ed agli assegni spettanti ai consiglieri delle Regioni a statuto speciale.
Testo vigente dal 20 novembre 1965
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1965-10-31;1261~art6 · fonte su Normattiva