Nei riguardi dei titolari di pensioni o assegni, cessati dal servizio con decorrenza anteriore al 1 marzo 1968, viene conservata a titolo di assegno personale, non reversibile, da riassorbire in occasione di successivi miglioramenti, l'eventuale differenza fra l'importo complessivo mensile netto del trattamento di quiescenza in godimento al 29 febbraio 1968, e quello risultante dopo l'applicazione dei precedenti articoli dal 31 al 36. Nel raffronto fra i due trattamenti non si considerano le quote di aggiunta di famiglia e l'indennita' integrativa speciale di Cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ne' l'assegno di caroviveri. L'assegno personale di cui al precedente comma e' soggetto soltanto al bollo per tassa di quietanza e va corrisposto anche con la tredicesima mensilita' spettante ai titolari di pensioni ordinarie ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876. Nei confronti del personale al quale si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, la pensione risultante dalla riliquidazione o dall'aumento percentuale e' corrisposta nei limiti del trattamento netto in godimento al 29 febbraio 1968.

Testo vigente dal 30 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249~art37 · fonte su Normattiva