Al minor introito che verra' a registrarsi nel bilancio dello Stato per l'anno 1983 a seguito dell'applicazione del primo comma dell'articolo 1, valutato in lire 160 miliardi, si provvede: quanto a lire 60 miliardi, mediante aumento dello stanziamento iscritto al capitolo 101 dello stato di previsione dell'entrata dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il medesimo anno; e quanto a lire 100 miliardi, mediante aumento, rispettivamente, di 30 miliardi e 70 miliardi degli stanziamenti iscritti al capitolo 102 ed al capitolo 103 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per lo stesso anno 1983. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 18 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-13;192~art3 · fonte del testo