Il secondo comma dell'articolo 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e' cosi' modificato: "L'abbonato che intende effettuare comunicazioni interurbane dal domicilio e' tenuto, su richiesta dell'esercente la rete, a versare anticipatamente una somma riferita alle comunicazioni che presumibilmente domandera' in un periodo corrispondente a quello di fatturazione, con l'obbligo di reintegrarla quando risulti superata per le comunicazioni effettuate. Il periodo di fatturazione e' determinato nel regolamento di servizio di cui al precedente articolo 283".

Testo vigente dal 18 maggio 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-05-13;192~art2 · fonte su Normattiva