Le indennita' di studio sono ridotte nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio e della retribuzione nei casi di aspettativa, di disponibilita', di punizione disciplinare, o altra posizione che importi riduzione di detta competenza, e sospese in tutti i casi di sospensione dello stipendio o della retribuzione.
Testo vigente dal 12 luglio 1950
