Le indennita' di studio sono ridotte nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio e della retribuzione nei casi di aspettativa, di disponibilita', di punizione disciplinare, o altra posizione che importi riduzione di detta competenza, e sospese in tutti i casi di sospensione dello stipendio o della retribuzione.

Testo vigente dal 12 luglio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-06-15;447~art3 · fonte del testo