L'assegno mensile previsto dalla presente legge e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nel casi di aspettativa, di disponibilita', di punizione disciplinare o altri posizione di stato che Importi riduzione dello stipendio, ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

Testo vigente dal 22 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-12-04;1681~art4 · fonte su Normattiva