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Al personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risieda permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera e Austria) spetta la conversione in valuta locale, con l'applicazione dei rapporti di ragguaglio stabiliti dal successivo articolo 2, del 50 per cento dell'ammontare mensile netto dello stipendio (o paga) e delle quote di aggiunta di famiglia, escluse le altre competenze a qualsiasi titolo dovute. Qualora il personale di cui al precedente comma risieda in territorio estero di confine con la famiglia acquisita, l'aliquota di conversione in esso prevista e' elevata al 65 per cento.
Testo in vigore dal 10 agosto 1961 al 18 gennaio 1978
