Le attrezzature dei servizi centrali dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, dei relativi ispettorati regionali e delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, passano in dotazione rispettivamente della Direzione generale, degli Ispettorati compartimentali e degli Ispettorati provinciali dell'alimentazione, istituiti con la presente legge. Le disposizioni vigenti, che stabiliscono contributi a favore delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 1945, cesseranno di avere vigore il 30 giugno 1959.
Testo vigente dal 27 marzo 1958
