Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale ha facolta' di rassegnare le dimissioni dall'impiego con diritto al trattamento stabilito dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53.
Testo vigente dal 27 marzo 1958
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale ha facolta' di rassegnare le dimissioni dall'impiego con diritto al trattamento stabilito dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53.
Testo vigente dal 27 marzo 1958
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1958-03-06;199~art16 · fonte del testo