Le pensioni e i soprassoldi annessi rispettivamente alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia ed alle medaglie al valor militare concesse a bandiere, labari od altre insegne di reggimenti, navi, reparti aerei ed unita' similari, disciolti o tuttora esistenti, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono devoluti alla assistenza degli orfani dei militari di ciascuna di dette Forze armate decorati al valor militare.

Testo vigente dal 11 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-12-24;1674~art1 · fonte del testo