L'importo delle pensioni e dei soprassoldi di cui all'art. 1 e' versato alle istituzioni designate con decreti del Ministro per la difesa, le quali provvedono alla assistenza degli orfani dei militari decorati al valor militare.

Testo vigente dal 11 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-12-24;1674~art2 · fonte del testo