Quando trattasi di militari dispersi durante la guerra 1940-45, se il ricorso iniziato e' stato corredato della dichiarazione di irreperibilita' del militare, rilasciata dalla competente autorita', e sempre che nello stesso caso non siano state presentate opposizioni ai sensi dell'articolo 727 del Codice di procedura civile, il giudice istruttore ha facolta' di non eseguire la procedura istruttoria di cui all'art. 728 del Codice predetto.

Testo vigente dal 25 giugno 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-06-03;320~art2 · fonte del testo