Art. 348 — Impugnazione della sentenza istruttoria
[1]Contro la sentenza del giudice istruttore, che dichiara non doversi procedere, ovvero dichiara la competenza di un tribunale militare di bordo, il procuratore militare del Re Imperatore puo' proporre ricorso al tribunale supremo militare.
[2]Puo' ricorrere al tribunale supremo militare l'imputato, per il quale la sentenza del giudice istruttore dichiara non doversi procedere per insufficienza di prove, o per concessione del perdono giudiziale, o in applicazione dell'articolo 210, ovvero dichiara la competenza di un tribunale militare di bordo.
[3]Se trattasi di sentenza di proscioglimento, il ricorso e' ammesso per i motivi indicati nell'articolo 387; e, se trattasi di sentenza che dichiara la competenza di un tribunale militare di bordo, limitatamente al motivo dell'incompetenza di questo tribunale.
[4]Il ricorso e' proposto, a pena di decadenza, nel termine di cinque giorni, decorrenti, per il procuratore militare del Re Imperatore, dalla comunicazione del deposito in cancelleria dell'originale della sentenza, e, per l'imputato, dalla notificazione della sentenza stessa.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva