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Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modifiche e integrazioni, prorogate con l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 845, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1983. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, trovano applicazione anche per la formazione dei piani di bacino idrografici a carattere interregionale. Resta fermo quanto disposto con l'articolo 17 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e con l'articolo 18 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1982 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-12-28;945~art2 · fonte su Normattiva