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Il termine del 31 dicembre 1988 previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 1987, n. 417, relativo alla delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti, e' differito al 31 dicembre 1990.

Testo in vigore dal 6 marzo 1989 al 1 maggio 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-03-04;76~art1 · fonte del testo