Art. unico
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Il termine del 31 dicembre 1982, previsto dal decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1982, n. 86 relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'Amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto, nonche' da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga, e' prorogato al 31 dicembre 1983. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1982 al 6 giugno 2012
