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All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, escluso l'articolo 4, pari a 367.468.508 euro per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, pari a 5.200.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 26 agosto 2003 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2003-08-11;231~art15 · fonte su Normattiva