Differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali

Art. 2 — Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali

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E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. E' autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di 331.144 euro per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42. 4. Per le finalita' previste dai commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di 4.994.414 euro.

Testo in vigore dal 26 agosto 2003 al 19 marzo 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2003-08-11;231~art2 · fonte su Normattiva