Differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali

Art. 4 — Partecipazione italiana ad iniziative di pace e umanitarie nell'Africa sub-sahariana

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Per le finalita' di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 180, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad attuare iniziative di pace in sede internazionale da realizzare nell'Africa sub-sahariana, per un'ulteriore spesa di 5.200.000 euro.

Testo in vigore dal 26 agosto 2003 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2003-08-11;231~art4 · fonte su Normattiva