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Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di 50.000.000 di euro, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 15, comma 1.

Testo in vigore dal 26 agosto 2003 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2003-08-11;231~art8 · fonte su Normattiva