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Il termine di un anno di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' differito di un ulteriore anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel comma 2 dell'articolo 17 della stessa legge n. 142 del 1990 la parola: "procede" e' sostituita dalle seguenti: "puo' procedere". Il termine di ventiquattro mesi di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' differito di ulteriori diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 3 dell'articolo 21 della stessa legge n. 142 del 1990 e' abrogato. Il termine di due anni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' differito sino al 31 dicembre 1994.

Testo in vigore dal 8 novembre 1993 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1993-11-02;436~art1 · fonte su Normattiva