Art. 3 — Missione umanitaria in Somalia
Nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125, il trattamento economico ed assicurativo stabilito all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge e' esteso al personale impiegato nelle attivita' di ricostituzione della polizia somala indicato dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge.
Testo vigente dal 24 luglio 1995
