Art. 4 — Disposizioni per l'applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di installazione di impianti
I titolari delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, gia' iscritte antecedentemente alla data di entrata in vigore della predetta legge all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, hanno diritto di ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali necessari ai fini dell'esercizio dell'attivita', previa domanda da presentare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente, alla commissione provinciale per l'artigianato o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e' differito al 31 dicembre 1996. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalita' che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 20 gennaio 1996
