Art. 5 — Imprese di autoriparazione
Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione di cui all'articolo 2 della stessa legge, e' differito alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387. Il termine di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e' prorogato al 30 giugno 1996. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e' sostituita dalla seguente: " b) non avere riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali e' prevista una pena detentiva". Il comma 2 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e' sostituito dal seguente: " 2. Le imprese di cui al comma 1 designano, entro centottanta giorni dalla data di iscrizione nel registro di cui all'articolo 2, il responsabile tecnico di cui all'articolo 7, purche' in possesso di uno dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2 del medesimo articolo 7". Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Le imprese di cui al comma 1 che abbiano avviato le procedure necessarie per conseguire le prescritte autorizzazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 hanno titolo a rimanere iscritte al registro fino all'avvenuto rilascio delle medesime".
Testo vigente dal 20 gennaio 1996
