Differimento di termini previsti da disposizioni legislative

Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327

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[1]E' differito al 31 dicembre 1991 il nuovo termine gia' indicato dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per quanto concerne gli interventi in favore della comunita' scientifica ed in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile di cui agli articoli 9 e 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363. Al relativo onere, complessivamente valutato nel limite massimo di lire 20 miliardi, si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.

[2]AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo in vigore dal 21 maggio 1991 al 1 gennaio 2002

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urn:nir:stato:legge:1991-05-20;158~art1 · fonte su Normattiva