Differimento di termini previsti da disposizioni legislative

Art. 10 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327

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Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1- bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1990, n. 128, decorre improrogabilmente dal 1› gennaio 1992.

Testo in vigore dal 21 maggio 1991 al 1 gennaio 2002

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urn:nir:stato:legge:1991-05-20;158~art10 · fonte su Normattiva