Differimento di termini previsti da disposizioni legislative

Art. 13 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327

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E' differito al 31 dicembre 1991 il termine del 31 dicembre 1990 indicato dall'articolo 27 della legge 31 maggio 1990, n. 128, riguardante l'efficacia delle norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale, di cui all'articolo 3 della legge 18 luglio 1984, n. 370. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Proroga della legge n. 370 del 1984, concernente norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero impiegato presso l'Amministrazione centrale". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 21 maggio 1991 al 1 gennaio 2002

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urn:nir:stato:legge:1991-05-20;158~art13 · fonte su Normattiva