Differimento di termini previsti da disposizioni legislative

Art. 15 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327

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E' prorogato al 31 dicembre 1991 il termine del 30 giugno 1991 relativo al completamento delle opere previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424. Le disponibilita' esistenti al 31 dicembre 1990 sul fondo previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, possono essere impegnate nell'anno 1991.

Testo in vigore dal 21 maggio 1991 al 1 gennaio 2002

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urn:nir:stato:legge:1991-05-20;158~art15 · fonte su Normattiva