Art. 16 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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Il termine di tre anni di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102, concernente la realizzazione di insediamenti produttivi nei territori di cui all'articolo 1 della medesima legge, e' differito di diciotto mesi. La proroga di tre anni dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102, decorre dalla data di approvazione del piano di cui all'articolo 5 della medesima legge.
Testo in vigore dal 21 maggio 1991 al 1 gennaio 2002
