Differimento di termini previsti da disposizioni legislative

Art. 17 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327

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Il termine del 27 febbraio 1992 relativo al completamento delle opere connesse e funzionali agli obiettivi della legge 23 agosto 1988, n. 373, previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 1› aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, e' prorogato al 30 agosto 1992.

Testo in vigore dal 21 maggio 1991 al 1 gennaio 2002

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urn:nir:stato:legge:1991-05-20;158~art17 · fonte su Normattiva