Differimento di termini previsti da disposizioni legislative

Art. 18 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1991 al 1 gennaio 2002. Leggi il testo vigente →

Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, e' differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio, e comunque non oltre il 30 novembre 1991. Le gestioni fuori bilancio inerenti le attivita' di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, sono differite fino al 30 novembre 1991. Restano validi gli atti e salvi gli effetti delle attivita' ed operazioni compiute nel periodo successivo alla scadenza dei termini previsti dalle leggi indicate nei commi 1 e 2, e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 21 maggio 1991 al 1 gennaio 2002

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1991-05-20;158~art18 · fonte su Normattiva