Differimento di termini previsti da disposizioni legislative

Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327

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L'attivita' delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, disposta per il triennio 27 agosto 1981-26 agosto 1984, prorogata da ultimo al 31 dicembre 1990 dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, e' ulteriormente differita al 31 dicembre 1991.

Testo in vigore dal 21 maggio 1991 al 1 gennaio 2002

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urn:nir:stato:legge:1991-05-20;158~art2 · fonte su Normattiva