Differimento di termini previsti da disposizioni legislative

Art. 20 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327

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Il termine di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, in materia di aiuti creditizi alle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccita' verificatasi nell'annata agraria 1989-1990, e' differito al 30 aprile 1991.

Testo in vigore dal 21 maggio 1991 al 1 gennaio 2002

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urn:nir:stato:legge:1991-05-20;158~art20 · fonte su Normattiva