Differimento di termini previsti da disposizioni legislative

Art. 21 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327

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I termini fissati dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190, sono progati di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rimanendo stabilito che agli effetti del secondo comma del medesimo articolo 8 la ricostruzione delle unita' immobiliari private dovra' comunque essere completata entro il 31 dicembre 1995.

Testo in vigore dal 21 maggio 1991 al 1 gennaio 2002

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urn:nir:stato:legge:1991-05-20;158~art21 · fonte su Normattiva