Differimento di termini previsti da disposizioni legislative

Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327

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Al fine di consentire l'ultimazione delle opere di urbanizzazione, dei servizi pubblici e degli interventi pubblici, di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata, il termine indicato dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1990 dall'articolo 1, comma 3- bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, e' differito al 31 dicembre 1991.

Testo in vigore dal 21 maggio 1991 al 1 gennaio 2002

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urn:nir:stato:legge:1991-05-20;158~art4 · fonte su Normattiva