Differimento di termini previsti da disposizioni legislative

Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327

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I termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, gia' prorogati al 31 dicembre 1990 dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1990, n. 128, sono differiti al 31 dicembre 1991, limitatamente agli interventi costruttivi ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 21 maggio 1991 al 1 gennaio 2002

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urn:nir:stato:legge:1991-05-20;158~art5 · fonte su Normattiva